Legge 181/89

La legge 181/89 è l'incentivo per il rilancio delle aree di crisi industriale.

Beneficiari

La domanda può essere presentata da Piccole e Medie Imprese già costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, in forma di:

  • società di capitali;
  • cooperative (art. 2511 C.C.);
  • società consortili (art. 2615-ter C.C.)

Localizzazione

Gli incentivi si applicano con specifiche modalità per ogni area di crisi, con specifiche caratteristiche e finalità. Di seguito un elenco esaustivo delle Aree per cui l'intervento è attualmente aperto.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono modulabili tra loro in fase di negoziazione con il Ministero nei limiti di ESL previsti dall'UE, infatti le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell'investimento ammissibile di cui:

  • un contributo a fondo perduto pari al 25% dell'investimento ammissibile;
  • un finanziamento agevolato (tasso di circa 0,5% annuo) per il 50% degli investimenti ammissibili.

Il mutuo ha una durata massima di 10 anni, a cui si aggiunge un periodo di preammortamento massimo di 3 anni.

Nota bene: l'ammontare del contributo a fondo perduto dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell'impresa

Spese ammissibili

Gli investimenti previsti devono prevedere spese per almeno 1.5 milioni di euro, e devono riguardare:

  • Suolo aziendale, sue sistemazioni,
  • opere murarie;
  • Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici dedicati;
  • Diritti di Brevetto, licenze, know-how e consulenze connesse al programma;
  • Spese generali connesse al progetto d'investimento

Le Spese di investimento devono essere in linea con l'obiettivo di rilancio dell'area.

Allegati

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